DPR 495/92 - Art. 133 (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    133. (Art. 39 CdS) Segnale nome-strada

    1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
    2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
    3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella. II.15 e cornice di colore blu.
    4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
    a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata.
    L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3.00 e 3.50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
    b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
    c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
    d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
    e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2.50 e 3.00 m; salvo casi di impossibilità materiale.
    5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
    6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
    7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
    8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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