DPR 495/92 - Art. 153 (Art. 40 CdS) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 153 (Art. 40 CdS) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

    1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
    2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
    3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico.
    La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva
    4. Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1)

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    (1) Articolo così modificato dall'art.95 del DPR, n. 610/96 

    Tags: art.40 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 2

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