DPR 495/92 - Art. 154 (Art. 40 CdS) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 154 (Art. 40 CdS) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

    1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.
    2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata.
    Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
    3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
    4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (1)

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    (1) Articolo così modificato dall'art. 96 del DPR, n. 610/96

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.40 cds

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