DPR 495/92 - Art. 163 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per velocipedi

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 163 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per velocipedi

    1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
    a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
    b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
    c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
    2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg.II.456 e II.457).
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
    a) bicicletta verde;
    b) bicicletta gialla;
    c) bicicletta rossa.
    4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1).

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    (1) Comma così modificato dall'art.99 del DPR, n. 610/96

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.41 cds

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