DPR 495/92 - Art. 169 (Art. 41 CdS) Funzionamento degli impianti semaforici

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 169 (Art. 41 CdS) Funzionamento degli impianti semaforici

    1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli «a richiesta» azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
    2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
    3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
    4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti. (1)

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    (1) Articolo così modificato dall'art.102 del DPR, n. 610/96

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.41 cds

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