DPR 495/92 - Art. 170 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi particolari

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 170 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi particolari

    1. Segnali luminosi particolari sono:
    a) i segnali a messaggio variabile;
    b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente.
    c) delineatori di margine luminosi.
    2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
    3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
    4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
    5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione necessari
    6. É vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
    7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
    8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale
    9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno
    10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento. (1)

    ----------
    (1) Articolo così modificato dall'art 103 del DPR, n. 610/96

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.41 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli