DPR 495/92 - Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) - Dissuasori di sosta
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) - Dissuasori di sosta
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. (313)
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini. (314)
6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada. (315)
(313) Comma così modificato dall'art. 108, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(314) Comma così modificato dall'art. 108, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(315) Comma così modificato dall'art. 108, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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