DPR 495/92 - Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. (393)
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità. (394)
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti. (395)
(393) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(394) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(395) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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