DPR 495/92 - Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di approvazione

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di approvazione

    1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

    2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

    3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'art. 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.76 cds

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