DPR 495/92 - Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di origine
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di origine
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'art. 76, comma 2, del codice, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio. (405)
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione. (406)
(405) Comma così modificato dall'art. 138, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(406) Comma così sostituito dall'art. 138, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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