DPR 495/92 - Art. 250 Art. 97 Cod. Str. - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (455)

    1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. (456)

    2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2. (456)

    [3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica italiana è di colore nero. (457) ]

    4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. (458)

    5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. (453)

    [6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. (459) ]

    7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2. (454)


    (453) Comma così modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (454) Comma aggiunto dall'art. 149, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (455) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (456) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (457) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (458) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    (459) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.97 cds

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