DPR 495/92 - Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione (460)
1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. (461)
2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.
(460) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006. Vedi, anche, l'art. 9 del medesimo D.P.R. 153/2006.
(461) Per le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.
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