DPR 495/92 - Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi
1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (502)
2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. (503)
3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità. (504)
4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.
(502) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(503) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(504) Comma così sostituito dall'art. 162, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.