DPR 495/92 - Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi
1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;
B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;
C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1.500 kg;
D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.000 kg;
D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.