DPR 495/92 - Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate
1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1.500 kg;
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.000 kg;
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.