DPR 495/92 - Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole
1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, concernono il controllo:
1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;
1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;
1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;
1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;
1.7. degli organi di traino se presenti;
1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.
2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:
2.1. della potenza del motore di trazione;
2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;
2.3. del serbatoio/i del combustibile;
2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;
2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;
2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;
2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;
2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;
2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;
2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;
2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;
2.14. dei dispositivi retrovisori;
2.15. del dispositivo di sterzo;
2.16. del dispositivo di rimorchio;
2.17. del dispositivo di retromarcia;
2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;
2.19. della presa di forza;
2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;
2.21. della massa rimorchiabile;
2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.
3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'art. 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. (507)
5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(507) Comma così modificato dall'art. 165, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.