DPR 495/92 - Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione (518)
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
(518) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.