DPR 495/92 - Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo
1. Alle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) art. 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) art. 266 (dispositivo supplementare);
c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali); (520)
d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); (520)
e) art. 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) art. 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) art. 278 (dispositivo di sterzo);
h) art. 279 (fascia d'ingombro);
i) art. 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) art. 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) art. 282 (dispositivo retrovisore);
n) art. 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) art. 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) art. 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) art. 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6., 2.7., 2.8., 2.18., 2.19., e 2.22.) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) art. 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
(520) Lettera così sostituita dall'art. 171, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.