DPR 495/92 - Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti (549)

    1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.


    (549) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

    Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.119 cds

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