DPR 495/92 - Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacità didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneità dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
g) regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.