DPR 495/92 - Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici (599)
1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.
(599) Articolo così sostituito dall'art. 193, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.