DPR 495/92 - Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

    1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'art. 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. (606)

    2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

    a) dimensioni e colori come riportato in figura V.1;

    b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;

    c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). (607)

    3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. (608)


    (606) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (607) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (608) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.142 cds

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