DPR 495/92 - Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'art. 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

    a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; (615)

    b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;

    c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;

    d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;

    e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;

    f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;

    g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;

    h) non superare il peso complessivo di 30 kg;

    i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

    2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

    3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

    4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'art. 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 398.

    5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


    (615) Lettera così modificata dall'art. 200, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.159 cds

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