DPR 495/92 - Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) - Documenti di viaggio e cronotachigrafo

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) - Documenti di viaggio e cronotachigrafo (630)

    1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

    2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

    3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.


    (629) Paragrafo così sostituito dall'art. 210, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. In precedenza il titolo era il seguente: "Veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo - (artt. 178-179 codice della strada)".

    (630) Articolo così sostituito dall'art. 211, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, cronotachigrafo, art.179 cds, art.178 cds

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