DPR 495/92 - Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

    1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. (632)

    2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

    3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

    4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

    5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

    a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

    b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

    Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. (633)

    6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

    7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.


    (632) Comma così modificato dall'art. 213, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (633) Comma così sostituito dall'art. 213, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 5, dpr 495/1992, art.182 cds

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