DPR 495/92 - Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) - Blocco del veicolo

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) - Blocco del veicolo

    1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'art. 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'art. 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.

    2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene, secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

    [3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 395. (664) ]


    (664) Comma abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

    Tags: reg cds - titolo 6, dpr 495/1992, art.215 cds

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