DPR 495/92 - Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione (665)

    1. Nei casi previsti dall'art. 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'art. 394.

    2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:
    UFFICIO/COMANDO ...............................................................................
    Il sottoscritto ..........................................................................................
    dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
    - la patente di guida cat. ............... n. ...................................................;
    - la carta di circolazione del veicolo targa ..............................................;
    - il certificato di idoneità tecnica n..........................................................
    rilasciat... ...............................................................................................;
    da ..........................................................................................................
    La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo .........
    del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di .......
    Data ...............................
    (firma)............................. (666)

    3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'art. 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


    (665) Rubrica così modificata dall'art. 225, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (666) Schema di annotazione così modificato dall'art. 225, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 6, dpr 495/1992, art.217 cds, art.216 cds

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