DPR 495/92 - Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale dei veicoli

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale dei veicoli

    1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. (667)

    2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

    3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.

    4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso. (668)

    5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

    6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

    7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. (669)

    8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

    9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

    10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.

    11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190. (670)


    (667) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (668) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (669) Comma così sostituito dall'art. 226, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (670) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 7, dpr 495/1992, art.226 cds

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