DPR 495/92 - Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie

    1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

    2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

    3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973, n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

    4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice. (674)


    (674) Comma così sostituito dall'art. 228, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 7, dpr 495/1992, art.231 cds

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