DPR 495/92 - Art. 238 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    DPR 495/92 - Art. 238

    Appendici al Titolo III - Appendice XIII-1

    Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

    In vigore dal 20 febbraio 2013

    1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE

    1.1. Prescrizioni generali.

    Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:

    a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;

    b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;

    c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;

    d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.

    1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.

    Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.

    1.3. Colori.

    Il fondo retroriflettente deve essere:

    bianco per:

    a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

    [b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; (709)]

    c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

    [d) le targhe in prova dei motoveicoli; (709)]

    e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

    f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

    giallo per:

    g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

    h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

    [i) le targhe in prova delle macchine agricole; (709)]

    [l) le targhe in prova delle macchine operatrici; (709)]

    m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. (710)

    Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1. (711)

    1.4. Fori e spigoli.

    Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.


    (709) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (710) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 2, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (711) Punto così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli