C.d.S. - Art. 107 - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

    Codice della strada

    107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.

    1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

    2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

    3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche,[1] prodotti[2] in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità. [3] [4]

     


    [1] Parole aggiunte dall'art. 49 del DLG 10.9.1993, n. 360.

    [2] Parole così sostituite dall'art. 49 del DLG 10.9.1993, n. 360.

    [3] Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 49, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

    [4] Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277, che le ha unificate con quelle di tutti i veicoli a motore; trovano applicazione prescrizioni stabilite nel regolamento del CDS e quelle delle norme UE applicabili; per ciascun veicolo prodotto in serie e di tipo omologato il costruttore rilascia la dichiarazione di conformità. Il DTT ha riconosciuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici. Vedi, anche, il Decr. 21 aprile 2009.

    Tags: art.107 cds

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