C.d.S. - Art. 015 - Atti vietati
Codice della strada
Art. 15 - Atti vietati [1]
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;[2]
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;[3] [4]
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106,00 a euro 425,00.[5]
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.[6]
[1] L'articolo è stato modificato da: legge 29.7.2010 n. 120.
[2] Con l'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "gettare o".
[3] Per esprimere il medesimo divieto era stato introdotto l'art. 34 bis c.d.s. dall'art. 3, comma 14, della legge 15.7.2009 n. 94 poi abrogato dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120.
[4] Lettera inserita dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120.
[5] Comma inserito dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120.
[6] Comma così modificato dall'art. 5 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
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