C.d.S. - Art. 034-bis - Decoro delle strade - ABROGATO
Codice della strada
Art. 34-bis - Decoro delle strade [1]
[…]
[1] L’articolo, introdotto dalla legge 15.7.2009 n. 94 che recitava "1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.", è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010, e il contenuto è stato inserito nell’art. 15, comma 1, lett. f) e i), c.d.s.
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