L'accesso civico generalizzato è cosa diversa dall'accesso documentale
Una cooperativa sociale ricorre al TAR del Veneto per chiedere l'annullamento del provvedimento di rigetto di un'azienda sanitaria, riferito alla domanda di accesso alla documentaziomne amministrativa dalla stessa presentata.
Precisamente, l'istanza di accesso riguardava una procedura di gara ed era stata inoltrata, sia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico), che ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il TAR Veneto, Sezione terza, con la sentenza n. 414, del 9 marzo 2022, ha respinto il ricorso della cooperativa e, per l'effetto, confermato il diniego di accesso agli atti di gara, significando che l'accesso civico generalizzato, soddisfando un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo di funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla repubblica e non su libertà singolari, ragione per la quale non può mai essere egoistico, non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990.
T.A.R. Veneto - Set. 09/03/2022 n. 414
Vasco Talenti