Non sono dovute le somme non previste dal contratto decentrato
La Corte d'Appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, aveva respinto la domanda di un agente della Polizia Municipale del Comune di Salerno, finalizzata all'accertamento del diritto del medesimo a percepire l'indennità di disagio, riferita alle mensilità di marzo ed aprile dell'anno 2013.
L'agente in parola, successivamente, ha impugnato la sentenza del giudice di appello davanti alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, argomentando, fra l'altro, che il Comune di Salerno aveva proceduto a corrispondere l'indennità di disagio, consapevolmente e volontariamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2013.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14672/2022, pubblicata in data 9 maggio 2022, rilevato che il contratto integrativo sottoscritto dal Comune di Salerno, nell'anno 2007, aveva previsto l'indennità di disagio; che, tuttavia, il successivo D.Lgs. n. 150/2009 aveva disposto la cessazione dell'efficacia, al 31 dicembre 2012, dei contratti collettivi integrati del Comparto degli enti locali, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se non adeguati alle disposizioni della riforma: ciò vale a dire che, nel periodo di causa, il contratto decentrato costituente titolo per la liquidazione dell'indennità di disagio non era più efficace, ex lege, senza necessità di disdetta.
Ciò premesso, i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, affermando, in maniera perentoria, che non può essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico, nel caso di specie, l'indennità di disagio, erogato dal datore di lavoro pubblico, che non trova titolo nel contratto collettivo.
Vasco Talenti