TAR Lazio su tatuaggi per accesso in polizia penitenziaria
Antecedentemente alla già commentata sentenza del Tar Lazio, n. 10840/2022, in materia di tatuaggi ai fini dell'accesso nel Corpo della Guardia di Finanza, il medesimo TAR, con la sentenza n. 2063/2022, pubblicata in data 21 febbraio 2022, aveva esaminato il caso di un soggetto, partecipante ad un concorso per l'accesso nel Corpo della polizia penitenziaria, che era stato ritenuto inidoneo, ai sensi dell'art. 123, comma 1, lett. C), del d.lgs. n. 443/1992, perchè aveva un tatuaggio, peraltro visibile anche ad uniforme indossata.
Nel caso di specie, il TAR Lazio, rilevato che l'art.123 del d.lgs. n. 443/1992, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria", al comma 1, lett. c, stabilisce che i tatuaggi sono motivo di non idoneità ai concorsi solo nel caso in cui, per la loro ubicazione o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme, afferma che, per escludere un candidato dal concorso, non è sufficiente la mera visibilità del tatuaggio, essendo necessario che la Commissione di concorso, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, si appalesi deturpante o indicatore di una personalità abnorme. Tenuto conto che, nella fattispecie esaminata, è mancato questa giudizio della Commissione, il Tar ha proceduto ad annullare il giudizio di inidoneità oggetto di impugnazione.
Vasco Talenti