DPR 495/92 - Art. 093 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole.
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
93. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole.
1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.[1]
[1] Comma così modificato dall'art. 67, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
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