DPR 495/92 - Art. 092 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa.
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
92. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa.
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.
2. [Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa del tratto di strada interessato].[1]
[1] Comma soppresso dall'art. 66, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
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