C.d.S. - Art. 026 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
Codice della strada
Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni [1]
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri [2] abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada [3].
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.
[2] Parola aggiunta dall'art. 15 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[3] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 sono state abrogate le seguenti parole: "e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.". L'entrata in vigore è fissata al 9.10.2010. Vedi art. 2272, c. 1, D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.
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