Min. Interno - Circ. 08/11/2021 n. 75530 - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 75530
Roma, 8 novembre 2021
OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.
Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco.
Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni, l'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha autorizzato, per l'anno 2021, la spesa di 27 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 9 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, sono stati definiti le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
L'art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti di ammissibilità delle istanze stabilendo, in particolare, che possono accedere all'erogazione del contributo i Comuni che, nell'ambito dei "patti", abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
Al tal riguardo, si fa presente che i "patti" sottoscritti dopo l'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 14/2017, vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.M., consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 2021.
In ogni caso, per la redazione dei "patti" è disponibile l'unito schema, predisposto dall'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, allo scopo di indirizzare e supportare la delicata attività istruttoria delle Prefetture. Si precisa sin d'ora che l'utilizzo del predetto schema, in ragione della condivisione dello stesso con questo Gabinetto, esonera dalla necessità di acquisire il consueto nulla osta alla sottoscrizione dell'accordo.
Tra le condizioni di ammissibilità delle richieste, lo stesso articolo 2 prevede inoltre che il tracciato di progetto dell'impianto non si sovrapponga con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni, stabilendo altresì che non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza esistenti.
Altra condizione per l'accesso al finanziamento è l'approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di avvalersi del supporto dei referenti della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competenti sul territorio.
Si segnala, altresì, che i Comuni interessati devono dimostrare di possedere la disponibilità delle somme regolarmente iscritte a bilancio, ovvero impegnarsi ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle richieste, si richiama Ìattenzione sull'importanza della relazione prefettizia che deve accompagnare ciascuna istanza in vista della successiva valutazione da parte della Commissione incaricata.
Tale documento, infatti, non solo certifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 sopra richiamato, ma fornisce anche un rapporto sui fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana ove è prevista l'installazione del sistema di videosorveglianza ed attesta l'indice di delittuosità registrato nel comune l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, entrambi elementi indicati dal decreto ministeriale tra i criteri utilizzati per l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento.
Con riferimento ali 'iter di presentazione delle richieste da parte dei Comuni alla Prefettura competente, si rappresenta, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le stesse potranno essere presentate fino al 1° dicembre 2021, fermo restando che entro il successivo 20 dicembre 2021 ne andrà curata la trasmissione al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
Si precisa, a tale riguardo, che l'indirizzo p.e.c. a cui andranno inviate le predette istanze, nonché eventuali richieste di chiarimento, è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si segnala infine che le richieste di finanziamento saranno valutate da un'apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza che provvederà, secondo i criteri previsti dal citato D.M., all'approvazione della graduatoria dei progetti di videosorveglianza, ai fini della successiva erogazione delle risorse.
La presente circolare ed i relativi documenti di interesse sono consultabili sul sito istituzionale della Polizia di Stato [1].
Tanto premesso, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la corretta attuazione delle disposizioni in argomento, con preghiera di voler promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalle risorse statali ai fini dell'implementazione delle tecnologie di contrasto all'illegalità ed all'insicurezza.
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi
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[1] www.poliziadistato.it - Amministrazione trasparente - Altri contenuti Dati Ulteriori - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia - 2021 Sistemi di videosorveglianza in favore dei comuni.
Allegato
PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
(art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)
Tra
Il Prefetto di .................................
e
Il Sindaco di .................................
VISTI:
- gli artt. 117, lett. h), e 118 della Costituzione;
- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- la legge 1 aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e successive modificazioni e integrazioni";
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sul/ 'ordinamento della Polizia Municipale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sul/'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- il decreto legge del 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 5 del citato testo che regolamenta i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco "in relazione alla specificità dei contesti" e indica espressamente gli "obiettivi" (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- l'art. 5, comma 2-ter, che autorizza la spesa per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha determinato l'autorizzazione di spesa di cui ai citato art. 5, comma 2-ter per. 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
- l'art. 11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al citato art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018; l'accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 9 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2021 al n. 2923 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale in data 29 ottobre 2021 n. 259, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste, per l'espletamento della procedura per l'anno 2021;
- le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva", e gli atti ivi richiamati;
- Provvedimento Generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- la Direttiva del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio";
- la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato n. 0001065 del 12 gennaio 2018 "Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) - Linee di indirizzo";
- la Circolare di indirizzo ai Prefetti del Gabinetto del Ministro dell'Interno - Uff. II - Ord. e Sic. Pub. n. ......................... del ..................... in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, nonché al differimento dei termini;
- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida per l 'attuazione della sicurezza urbana, adottate in sede di Conferenza Stato città ed Autonomie locali in data 26 luglio 2018;
PREMESSO CHE:
- il Comune di ...................................... intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio .................................... (descrizione sintetica delle aree interessate in relazione a: siti a vocazione turistica, plessi scolastici e istituzionali, insediamenti di stranieri senza fissa dimora, locali notturni, fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive, ecc.);
- a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l'altro, avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle Linee guida adottate su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Art. 1
Finalità
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di ................................. (di seguito Parti), nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l'impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.
A tale scopo, le Parti riconoscono che occorre intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla:
prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
promozione del rispetto del decoro urbano.
Le Parti, nel quadro dei princìpi di leale collaborazione, richiamano il ruolo di centralità del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.
Art. 2
Strumenti attuativi
Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e, in particolare, per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, le Parti individuano quale prioritario obiettivo l'installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale richiamato in premessa, nelle seguenti aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
I progetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, elaborati nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, recante "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva" e agli atti ivi richiamati.
Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la Polizia locale.
Art. 3
Cabina di regia
È istituita presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del Prefetto, della relazione informativa all'Ufficio per il coordinamento e pianificazione della Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana.
Art. 4
Durata e verifiche
Il presente Patto ha durata sino al completamento delle procedure previste dal decreto interministeriale richiamato in premessa.
Luogo e data ........................................
Il Prefetto di ....................................
Il Sindaco di ...................................