Niente oltraggio a pubblico ufficiale senza almeno due spettatori estranei
Offendere i publici ufficiali non è oltraggio: ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341 bis cod. pen. è necessaria la presenza di almeno due persone diverse rispetto ai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni oltraggiose.
Cass. pen sez. VI - Sent. 01/08/2019 n. 35428
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