T.A.R. Molise - Sent. 21/09/2016 n. 353

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21/09/2016, n. 353

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2009, proposto da M.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Mauri C.F. (...), con domicilio eletto presso Ilenia Guadagno in Campobasso, corso Bucci, N. 41;

contro

Comune di Termoli in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Casale C.F. (...), Gina Lucia C.F. (...), Ilenia Corbo C.F. (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Scarano in Campobasso, Via Umberto I, N. 43;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 57 del 10.3.2009 del Comune di Termoli, notificata il 21.3.2009, mediante la quale è stata disposta a carico della ricorrente la "immediata rimozione dell'opera abusivamente realizzata e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi", nonchè di tutti gli atti preordinati consequenziali e comunque presupposti tra i quali il verbale di accertamento della P.M. del 4.3.2009 n. 6/09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza n. 57 del 10.3.2009, notificata il 21.3.2009, il Comune di Termoli ha ordinato alla ricorrente la immediata rimozione di un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo in P.V.C. delle dimensioni di m. 3 x m. 5 per un'altezza di m. 2,50 circa sito in via Amedeo di Savoia, n. 40 e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di struttura realizzata senza il previo rilascio del prescritto permesso di costruire.

Con ricorso notificato in data 18 maggio 2009 e depositato in data 9 giugno 2009 la ricorrente ha chiesto al TAR Molise di annullare la predetta ordinanza di demolizione in quanto adottata in violazione degli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed affetta da eccesso di potere per difetto dei presupposti, erroneità manifesta ed insufficiente motivazione.

Assume, in sostanza, che per la struttura realizzata non occorrerebbe il permesso di costruire, in quanto di modeste dimensioni, aperta su tutti i lati e priva di copertura. Lamenta ancora la genericità dell'ordinanza di demolizione in quanto priva del riferimento alle norme di legge e di regolamento che si assumono violate dal Comune.

Si è costituito in giudizio il Comune di Termoli per resistere al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione nel merito.

Con ordinanza n. 147/2009 il collegio ha respinto la domanda cautelare.

Alla udienza pubblica del 20 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Si verte al cospetto di un gazebo che richiedeva il permesso di costruire avendo dimensioni significative di ml. 5,00 x 3,00, per un totale di 15 mq., con altezza di ml. 2,50 circa, e posto sul confine di proprietà, a distanza non regolamentare e come tale idoneo a ridurre la visuale e la luminosità delle abitazioni limitrofe con affaccio sulla corte dove è stato posto, come peraltro contestato da proprietario confinante che ha segnalato l'abuso edilizio.

Diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, è stata realizzata una vera e propria casetta chiusa, sui diversi lati, con pannelli di legno (o comunque in profili di PLET-plastica riciclata eterogenea) pieni nella parte inferiore e grigliati in quella superiore e munita di telo di copertura, come tale idonea a creare un volume edilizio di indubbio impatto anche per le caratteristiche della corte edilizia dove è stato collocato, secondo quanto chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica allegata al verbale del Comando della Polizia Municipale del 4.3.2009 in atti.

Si tratta, in particolare, di un manufatto leggero per il quale è richiesto il permesso di costruire, di cui all' art. 10del D.P.R. n. 380 del 2001, in forza del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5 - secondo quanto espressamente contestato con il verbale della polizia municipale del 4.3.2009 richiamato nella ordinanza impugnata - essendo privo del carattere della temporaneità in quanto stabilmente destinato ad attività al servizio della abitazione principale (quale locale di servizio, deposito, adibito allo svago o di vero e proprio "salotto all'aperto", secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente con la relazione tecnica di parte in atti).

L'assenza del requisito della temporaneità si desume, in particolare, dalla sua non facile amovibilità di cui la solida struttura in legno ne è indice certamente grave e preciso, tant'è che la stessa relazione tecnica di parte, nel descrivere le caratteristiche costruttive del manufatto, parla di elementi autoportanti bullonati tra loro costituiti da pannelli verticali e da "travi perimetrali, orizzontali e centrali di copertura".

In presenza di simili caratteristiche costruttive, oggettivamente incompatibili con il parametro legale della temporaneità, a nulla vale opporre che la struttura non sarebbe ancorata ma solo poggiata a terra.

La giurisprudenza prevalente ritiene che i gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell'attività svolta (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2013, n. 4438; Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; TAR Perugia, 16.2.2015, n. 81).

In tal senso, la "precarietà" dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell'ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell' art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, "e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842).

E' stato ancora precisato che "Non implica precarietà dell'opera, ai fini autorizzativi e dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (non sono infatti manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, sicché l'alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante), anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione" (Cfr. Cons. Stato, VI, 1.12.2014, n. 5934).

Nel caso di specie il requisito della temporaneità manca sia dal punto di vista strutturale, stante la non facile amovibilità del manufatto, sia da quello funzionale stante la sua idoneità ad assolvere in modo duraturo nel tempo una molteplicità di funzioni a servizio dell'abitazione principale.

Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, non potendo giovare alla ricorrente neppure il richiamo alla sentenza di questo TAR n. 66/2014 con la quale la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire è stata esclusa in presenza di una struttura in legno "aperta sui lati", per di più "rientrante nella previsione del progetto di cui alla concessione edilizia n. 278/1983" e quindi munita di titolo edilizio autorizzatorio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Termoli delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 1500,00 oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 20 aprile 2016 e del 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

 

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