Cons. di Stato - Sent. 28/09/2016 n. 4007

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28/09/2016, n. 4007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9634 del 2014, proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Giromini, Federico Pardini, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di La Spezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Corbyons, Ettore Furia, Marcello Puliga, Stefano Carrabba, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Cicerone N.44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA SEZIONE I n. 00904/2014, resa tra le parti, concernente decadenza del permesso di costruire

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gobbi (per delega di Giromini e Pardini), Corbyons e Carrabba;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con provvedimento prot. n.125 del 19 novembre 2012 il Dirigente del Dipartimento II - Territorio e Politiche Ambientali - del Comune di La Spezia dichiarava la decadenza del permesso di costruire n.1157/2011 rilasciato al sig. P.A. per la realizzazione di un intervento di un fabbricato per civile abitazione su area sita in via XX gennaio 1945 e tanto in ragione del mancato inizio dei lavori nel termine prescritto.

Il P. impugnava detto provvedimento innanzi al TAR della Liguria che con sentenza n.904/2014 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è stato proposto l'appello all'esame a sostegno del quale l'interessato, dopo aver richiamato i motivi di impugnazione già fatti valere in primo grado, ha dedotto la illegittimità della sentenza per violazione e/o erronea e/o travisata applicazione dell' art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché dell'art. 21 del REC, con specifico riferimento al fatto che, alla data del verbale di sopralluogo del 31/12/2012, non risulta realizzata nessuna opera edilizia finalizzata all'effettivo inizio dei lavori di cui al permesso di costruire n.1157 del 28/9/2011.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di La Spezia che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.

Le parti hanno prodotto memorie anche di replica ad ulteriore sviluppo delle loro tesi difensive.

All'udienza del 14 luglio 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l'appello è infondato, meritando l'impugnata sentenza integrale conferma.

Con l'unico mezzo d'impugnazione parte appellante critica le statuizioni del primo giudice lì dove avrebbe ( erroneamente) affermato che nessun effettivo inizio dei lavori sarebbe intervenuto entro i termini, omettendo di considerare che è intervenuta nella specie la realizzazione di un muro di cemento armato di contenimento a sostegno di terreni franati, opera da considerarsi pertinenziale alla realizzanda costruzione, di guisa che i lavori sarebbero iniziati nel termine annuale di cui all' art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.

L'assunto difensivo non merita positivo apprezzamento.

Successivamente al rilascio del permesso di costruire n.1157/2011, avvenuto in data 28 settembre 2011, con apposita comunicazione ( prot. n. 94483 ) il ricorrente riferiva al Comune che i lavori di cui al suindicato permesso di costruire avrebbero avuto inizio in data 8 ottobre 2010, senonché, in base alle informazioni rese con il verbale di sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 31/10/2012, si evince che alla medesima data non risultava realizzata alcuna opera finalizzata all'effettivo inizio dei lavori riguardante la realizzazione del fabbricato di cui al suindicato permesso.

Questo sta a significare che nella specie risultava inutilmente decorso il termine annuale previsto dall' art. 15 secondo comma del D.P.R. n. 380 del 2001 entro cui occorre dare inizio ai lavori, il che imponeva al Comune di procedere, come poi avvenuto, all'adozione del provvedimento di decadenza della citata autorizzazione ad aedificandum.

E' il caso in proposito di rammentare che la declaratoria di decadenza del permesso di costruire costituisce un provvedimento avente carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall' art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire ( cfr. Cons. Stato Sez. IV 23/2/2012 n. 974; idem n. 2915/2012), sicché nella specie a seguito dell'intervenuto accertamento sopra menzionato non restava al Comune, in doverosa applicazione della regula iuris suindicata, che dichiarare la decadenza del permesso di costruire n. 1157/2011, appunto per mancato inizio dei lavori nel termine di legge.

Né al riguardo può ritenersi inizio dei lavori la realizzazione di un muro di cemento armato a contenimento di terreni franati, pure addotta dalla parte appellante a sostegno della tesi dell'avvenuta osservanza del termine annuale di cui sopra.

Invero detto muro di contenimento è stato oggetto di una specifica pratica edilizia, quella contrassegnata dal numero di protocollo n. 26553/A del 20/9 /2011, del tutto diversa dalla pratica relativa alla progettato fabbricato ad uso abitativo (prot.n.25297); va al riguardo tenuto altresì conto che, già in data 22 agosto 2011, il sig. P.A. unitamente ad altri interessati comunicava ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Edilizio l'inizio dell'opera urgente a sostegno dei terreni franati, e cioè in epoca antecedente al rilascio del titolo edilizio per cui è causa per il quale l'inizio dei lavori è stato comunicato in data 8 ottobre 2011 .

Siamo, quindi, in presenza di un intervento, quello del muro, realizzato peraltro senza titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, che riguarda un evento franoso occorso anzitempo rispetto alle opere assentite e che è finalizzato ad altre diverse opere, fermo restando che l'area interessata dalla nuova costruzione abitativa non risulta, in base agli accertamenti eseguiti, che sia stata oggetto di lavori in concreto rivolti a dare esecuzione al permesso di costruire n. 1157/2011.

Non si può parlare dunque di opera pertinenziale e propedeutica alla realizzazione del nuovo edificio; né, a mente delle disposizioni disciplinanti la materia (citato art. 15 D.P.R. n. 380 del 2001), è stata presentata istanza di proroga del termine iniziale dei lavori, nel che si invera il presupposto di fatto e di diritto dell'istituto della decadenza del rilasciato titolo edilizio.

In forza delle suesposte considerazioni l'appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del Comune di La Spezia che si liquidano complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

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