T.A.R. Campania - Sent. 27/09/2016 n. 4460
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 27/09/2016, n. 4460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2016, proposto da:
C.L., rappresentata e difesa dall'avv. Diego Chirico, con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t. dott. F.U., rappresentato e difeso dall'avv. Emma Galiero, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Messina in Napoli, Viale A. Gramsci, 19;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del V Settore (Urbanistica - Edilizia Privata - Condono edilizio - Ecologia - Ambiente - Qualità urbana - Sanità) prot. n. 0023330/INT del 25/5/2016, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. n. 326 del 2003 e della L.R. n. 10 del 2004, per la realizzazione di una chiusura di un terrazzino al primo piano di un fabbricato per civile abitazione alla Via Minutella n. 4 (foglio 13, p.11a 576); di tutti gli atti presupposti e, in particolare, degli atti istruttori della RINA CHECK S.r.l. non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che l'impugnata determinazione di rigetto dell'istanza di condono edilizio (oltre a ravvisare che la domanda del 25/3/2004 è stata inoltrata fuori dall'intervallo temporale per la presentazione fissato dalla norma, cioè dall'11/11/2004 al 10/12/2004) è affidata alle seguenti ragioni di insanabilità per contrasto:
- con quanto stabilito dall'art. 32, comma 26, lett. a), in combinato disposto con l' art. 27, lett. d), della L. n. 326 del 2003 , "in quanto l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli della L. n. 1497 del 1939 , oggiD.Lgs. n. 42 del 2004 , a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.";
- con le stesse norme e con l' art. 33, primo comma, lett. a), della L. n. 47 del 1985 , "in quanto le opere oggetto di condono sono state realizzate in ambito P.T.P. in zona R.U.A. (art. 13 delle Norme di Attuazione del P.T.P.) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ( L. n. 431 del 1985 ) prima della realizzazione delle opere, entro la quale "è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti... "";
- con l'art. 3, secondo comma, della L.R. 18 novembre 2004, n.10 (insanabilità delle opere realizzate nei territori a rischio vulcanico di cui alla L.R. n. 21 del 2003, aventi destinazione residenziale, ad eccezione degli adeguamenti di natura igienico sanitaria e funzionale);
Rilevato che con i motivi di ricorso sono denunciati la violazione delle norme ivi richiamate e l'eccesso di potere sotto plurimi profili, sostenendo che:
- l'art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. n. 380 del 2011 ha introdotto una soglia di tolleranza per le difformità inferiori al limite del 2% delle misure progettuali e, analogamente, l' art. 32, primo comma, della L. n. 47 del 1985 aveva escluso in tal caso la necessità del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
- il condono edilizio è stato richiesto nei termini (entro il 31/3/2004);
- il ricorrente è stato impossibilitato a partecipare al procedimento (di cui alla comunicazione di avvio del 29/9/2010), poiché la documentazione dei fascicoli era stata trasferita in altra sede e, come rappresentato al Comune con la nota prot. n. (...) dell'11/10/2010, non era reperibile e consultabile presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- il manufatto ricade in area soggetta a vincolo di inedificabilità relativa ed occorreva acquisire il nulla-osta dell'Autorità di tutela;
- è stato negato il condono edilizio per la realizzazione di un ampliamento di un piccolo terrazzino, ancorché potesse rimuoversi il vincolo presupposto ed escludere di conseguenza la necessità della conformità urbanistica;
- difetta un'adeguata motivazione sul richiamato contrasto con il vincolo del P.T.P. per la zona R.U.A. e con la L.R. n. 10 del 2004 (successiva ad una richiesta di concessione edilizia in sanatoria che era stata in precedenza presentata, sin dal 19/2/1999), cosicché il manufatto di pertinenza può essere condonato;
Ritenuto che si può prescindere dalla questione della ricevibilità della domanda di condono (richiesto, nella specie, in virtù di quanto stabilito in un primo tempo e non in relazione all'arco temporale fissato dal decreto-L. n. 269 del 2003 e dalla legge di conversione n. 326/03 );
Ritenuto che le censure vanno disattese, poiché:
- l'art. 32, comma 27, lett d), della L. n. 326 del 2003 esclude che possano conseguire il condono le opere "realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici";
- nella specie, non può essere posta in discussione la sussistenza del vincolo paesaggistico ora contenuto nel P.T.P. approvato con D.M. del 4 luglio 2002 , che vieta in zona R.U.A. qualsiasi incremento volumetrico, ed antecedente all'esecuzione delle opere, chiarendo che:
a) trattasi di vincolo risalente alle disposizioni di legge con cui era vietata "ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia" (art.1-quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito con L. 8 agosto 1985, n. 431 , c.d. "Galasso"), trasfuse nel D.M. 28 marzo 1985 (con cui la parte del territorio di Pompei in cui ricade, com'è incontestato, l'area interessata veniva inclusa tra le aree individuate ai sensi dell'art. 2 del precedente D.M. 21 settembre 1984 );
b) l'efficacia del vincolo non può dirsi cessata al 31/12/1986 (data fissata dall' art. 1-bis della L. n. 431 del 1985per l'approvazione dei Piani paesistici), avendo la giurisprudenza chiarito da tempo che tale termine non ha natura perentoria, stabilendo il "dies a quo" per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Ministero, senza comportare l'inefficacia del vincolo (cfr. Cons. Stato - Sez. VI, 9 aprile 2001 n. 2131);
c) di conseguenza, l'art. 2, primo comma, del citato P.T.P. ha indicato che il vincolo attiene ai territori già vincolati dal suddetto D.M. (senza soluzione di continuità, per quanto detto), precisando espressamente che nelle aree "è attualmente vigente il regime di immodificabilità dello stato dei luoghi di cui all' art. 1-quinquies della L. 8 agosto 1985, n. 431 (v. il "CONSIDERATO" nelle premesse del D.M. del 4 luglio 2002 );
d) pertanto, il vincolo è preesistente all'edificazione, che risulta intrapresa poco prima del 1999 (cfr. l'esibito processo verbale di sequestro del cantiere edile n. 018/99/ED del 18/1/1999, in cui si dà atto che, a quel momento, "si notava un inizio di rinzaffo all'interno dell'ampliamento, nonché la posa in opera degli infissi esterni");
e) il vincolo in questione fissa una preclusione assoluta, per cui non necessita l'intervento dell'Autorità preposta alla relativa tutela, che alcuna valutazione potrebbe compiere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17/9/2013 n. 4619, cit.: " La L. n. 326 del 2003 , infatti pur collocandosi sull'impianto generale della legge n. 47 , norma (col cennato art. 27) in maniera più restrittiva le fattispecie di cui si tratta, poiché con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici) preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria (ex art. 33 l. n.47/85)");
- a fronte di ciò, va osservato che l'invocata ammissibilità degli incrementi contenuti entro il margine del 2% non riguarda le previsioni di insanabilità assoluta fissata dalla legge, come nella specie; tant'è che il richiamato art. 32, primo comma, delle L. 28 febbraio 1985, n. 47 (ultima parte) attiene a fattispecie di rimovibilità del vincolo relativo (previa espressione del parere dell'Amministrazione per la tutela paesaggistica, che viene escluso per gli interventi minimi), mentre il condono ex L. n. 326 del 2003 pone limiti più stringenti alla sanabilità delle opere, del tutto preclusa in presenza di vincoli paesaggistici;
- inoltre, per quanto detto alcun rilievo può evidentemente assumere l'esibita domanda di concessione in sanatoria del 19/2/1999, ex art. 13 della L. n. 47 del 1985 (sulla quale era, peraltro, presumibilmente maturato il silenzio-rigetto);
- in ordine alla conformità urbanistica (fermo restando che il vincolo paesaggistico e il contrasto con le previsioni urbanistiche operano disgiuntamente, cosicché è sufficiente la ricorrenza di una delle condizioni ostative: cfr. la citata sentenza Cons. Stato n. 4619 del 2013), è la stessa istanza di condono a palesare che l'opera è contrastante con le previsioni di zona, classificando l'abuso nella tipologia 01, relativa appunto agli interventi edilizi non conformi alle norme ed alle prescrizioni urbanistiche ( allegato 1 della L. n. 326 del 2003);
- in virtù di ciò, come indicato nel provvedimento, il Comune ha fatto corretta applicazione della disciplina che preclude l'ottenimento del condono, con motivazione che poggia sulle ravvisate ragioni di insanabilità, enucleate con pertinente ed esaustivo riferimento alle norme di legge e al loro contenuto dispositivo;
- le stesse autonomamente sorreggono e rendono legittimo l'atto impugnato (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 5/6/2015 n. 2767), per cui non è necessario indagare se nella specie opera anche il divieto di cui alla L.R. n. 21 del 2003, entrata in vigore successivamente;
- la vincolatività delle ragioni poste a fondamento del diniego esclude che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto condurre ad un esito diverso (peraltro, l'istanza di condono proveniva dalla parte, che ne aveva quindi la disponibilità e, peraltro, era in grado altresì di esternare il proprio punto di vista sulle rappresentate motivazioni di ordine giuridico), cosicché non assumono rilievo le deduzioni inerenti all'impossibilità di reperimento della documentazione presso l'Ufficio e alla impossibilità di rappresentare le proprie valutazioni all'Amministrazione;
Ritenuto dunque che il ricorso va respinto e che le spese processuali, nella misura liquidata nel dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore