T.A.R. Lazio - Sent. 27/09/2016 n. 9943
T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27/09/2016, n. 9943
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5473 del 2016, proposto da:
E.M., M.G., rappresentati e difesi dagli avvocati Livio Lavitola C.F. (...), Marco Lavitola C.F. (...), con domicilio eletto presso Livio Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon C.F. (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Maggisano in Roma, via G. Bettolo, 9;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Velletri n. 87 del 29 febbraio 2016, recante l'ingiunzione di demolizione opere edilizie abusivamente realizzate ed il ripristino del precedente stato dei luoghi;
- degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato:
a) che parte ricorrente impugna l'ordinanza dirigenziale del Comune di Velletri n. 87 del 29 febbraio 2016, recante l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, consistenti in un manufatto disposto su due livelli, composto di un piano terra (mq. 150; h mt.4,10) e di un piano primo (mq. 80, h mt. 2,85);
b) che il Comune di Velletri si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 settembre 2016;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
e) che parte ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione, basati su una pluralità di profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
f) che il primo motivo di ricorso si basa:
- sul rilievo dell'avvenuta presentazione, in data 24 marzo 2004, di una domanda di condono edilizio ai sensi delD.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003 ), a seguito della quale il Comune di Velletri ha emanato in data 31 luglio 2008 una mera comunicazione di preavviso di diniego, senza poi adottare il provvedimento finale;
- sul richiamo dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il Comune non si sia preventivamente pronunciato sulla domanda di condono edilizio presentata antecedentemente dall'interessato;
g) che tale motivo risulta fondato, alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio aderisce (cfr. in particolare Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4496; Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2280; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2013, n 362);
h) che il ricorso va quindi accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, previo assorbimento dei motivi non esaminati;
i) che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Velletri al pagamento, in favore dei ricorrenti E.M. e G.M., delle spese e delle competenze di giudizio nella misura complessiva pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere