Cass. pen. sez. IV - Sent. 20/09/2016 n. 39111
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A.;
CH.AL.ER.;
avverso l'ordinanza n. 54/2015 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 16/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Stefano Tocci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
C.A. e CH.Er.Al. ricorrono avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Latina, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento della primigenia ordinanza dell'istanza di riesame ad opera della sentenza della Sezione 3 di questa Corte 10 marzo 2015 - 14 aprile 2015 n. 15253, ha nuovamente respinto la richiesta di riesame presentata dai medesimi nei confronti di un decreto di sequestro preventivo della struttura turistico ricettiva denominata (OMISSIS), disposto in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c).
Va preliminarmente ricordata la ragione del richiamato annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, siccome essenziale per apprezzare la correttezza del provvedimento adottato dal giudice del rinvio.
Or bene, la S.C., nella decisione suddetta, aveva invitato il tribunale de libertate a procedere a rinnovata disamina in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora, argomentato valorizzando un pregiudizio al c.d. carico urbanistico.
In proposito, la Corte di legittimità aveva evidenziato l'inesatta valutazione del carico urbanistico operata dal giudice del riesame, che si era limitato a fare riferimento al solo numero dei clienti destinati ad affluire all'interno della struttura, senza però considerare, per un più compiuto raffronto, che la struttura alberghiera era già in essere per effetto di lavori svolti a seguito di precedenti permessi da costruire (n. 83 del 2004 e n. 52 del 2005), onde la valutazione della maggiore incidenza del carico avrebbe dovuto essere effettuata raffrontando le caratteristiche della struttura alberghiera realizzata a seguito dei menzionati permessi di costruire e la struttura risultante a seguito degli incrementi di superficie per effetto della chiusura con vetrata incriminata.
Il Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento gravato, sull'assorbente rilievo che, con la realizzazione di detta ultima struttura, si era determinato un ampliamento della sala ristorante di circa mq. 90, con conseguente incremento del carico urbanistico determinato dalla possibilità di fruizione dell'albergo da parte di un maggiore numero di ospiti.
Con i ricorsi, ampiamente articolati si censura la decisione sostenendo la violazione del dictum della sentenza di annullamento della Cassazione, la carenza di motivazione, la mancata considerazione e valorizzazione, per valutare l'impatto sul carico urbanistico, della riferita e documentata circostanza della già avvenuta rimozione della vetrata.
Motivi della decisione
I ricorsi non possono trovare accoglimento.
E' evidente che il ragionamento sviluppato dal Tribunale è esente da censure in questa sede, non essendo violativo del dictum della sentenza di annullamento.
Del resto, non va dimenticato che il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (v., tra le tante, Sezione 2, 25 settembre 2013, Mazzoni, Rv. 257490).
In questa prospettiva, gli argomenti utilizzati paiono corretti in diritto, ove si consideri che, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (Sezioni unite, 29 gennaio 2003, PM in proc. Innocenti, Rv. 223722); oltre che incensurabili in fatto, non potendosi in questa sede rinnovare l'apprezzamento sviluppato in sede di merito in ordine alle accresciute possibilità di fruizione dell'albergo in conseguenza dell'intervento di interesse, e ciò valendo, in particolare, con riguardo alla tematica della riferita rimozione della vetrata, che è circostanza affatto trascurata dal tribunale, ma consapevolmente considerata irrilevante sul rilievo in fatto (non censurabile, come detto) della mancata rimozione degli infissi in alluminio, tali da consentire l'"agevole" riposizionamento della vetrata amovibile, nonchè della copertura del pergolato realizzata con modalità diverse rispetto a quelle in precedenza autorizzate.
Una conferma la si può trarre, del resto, proprio dalla giurisprudenza citata dal Procuratore generale presso questa Corte, che pure invece ha concluso per l'annullamento senza rinvio, laddove si pone a base dell'apprezzamento della incidenza dell'intervento edilizio sul carico urbanistico il fatto che questo risulti avere determinato un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sezione 3, 10 settembre 2015, Buono ed altro, rv. 265195): situazione che qui in fatto è stata considerata valorizzando negativamente l'aumento potenziale della clientela e, quindi, della fruizione della struttura alberghiera, con effetti evidenti anche sulle infrastrutture correlate.
Nè, qui, vertendosi in materia cautelare reale è possibile procedere ad alcun sindacato sulla motivazione, che implicherebbe tra l'altro accertamenti di fatto interclusi al giudice di legittimità.
Va, infatti, tenuto presente che secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355 c.p.p. , il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal giudice del riesame in tema di sequestro preventivo (o probatorio) è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità di motivazione (ex pluribus, Sezione 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, Gabriele).
Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016