Cass. pen. sez. III - Sent. 14/07/2016 n. 30023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.D., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
B.S., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
G.F., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2014 del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al mancato ordine di demolizione dell’immobile abusivo.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2014 emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Latina, con la quale applicava a G.D., B.S., e G.F., le pene richieste con l’accordo processuale, in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 349 c.p..
Deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b), lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la sanzione accessoria dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.
Motivi della decisione
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Siccome l’ art. 445 c.p.p. , comma 1 bis, equipara la sentenza emessa a seguito di “patteggiamento” alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
In proposito questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilita’ delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento; l’ordine di demolizione e’ un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non e’ disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).
3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell’ art. 620 c.p.p. , lett. l), trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalita’ (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffre’, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016