C.p. - Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.
Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica (1) o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (2).
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(1) Vedi gli artt. 2, 15 e 17, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 76, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti. Vedi, ora, gli artt. 9-17, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
(2) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 1971, n. 168 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «o d'ordine pubblico», in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 23 Cost.
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