C.d.S. - Art. 005 - Regolamentazione della circolazione in generale

Codice della strada

Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale [1] [2]

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.[3] [4] [5]

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate [6] e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.[7]

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 6 e 7.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66.

[3] I periodi "I prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe" sono stati soppressi dall'art. 3 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] L'affermazione di principio contenuta nell'articolo 5 viene poi dettagliata agli art. 6 e 7 per la specificità delle strade extraurbane ed urbane. Vedi ad esempio, per la circolazione in caso di nebbia, la direttiva 16.2.1993 n. 335 del Ministro dei lavori pubblici.

[5] Vedi direttiva 28 febbraio 1997, n. 1156, recante caratteristiche della segnaletica da utilizzare per la numerazione dei cavalcavia sulle autostrade e sulle strade statali di rilevanza internazionale.

[6] Relativamente al metodo per l'emanazione delle ordinanze, vedi circolare 5.8.1993 n. 62 e circolare 2.8.1999 prot. n. 579 del Ministero LLPP.

[7] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stato abrogato il seguente periodo con decorrenza dal 09.10.2010: "Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.".

 

Tags: art.5 cds

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