Min. Interno - Circ. 29/04/2011 n. 300/A/3971/11/109/16 - Contestazione della violazione dell’articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3971/11/109/16
Roma, 29 aprile 2011
Oggetto: Contestazione della violazione dell’ articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale
È stato segnalato che gli Uffici di Polizia adottano una prassi operativa molto difforme nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Allo scopo di dare uniformità all'azione amministrativa, perciò, si rende necessario un intervento chiarificatore sulla corretta applicazione delle predette disposizioni da parte di tutti gli organi di Polizia stradale.
Come è noto, l'articolo 126-bis del Codice della strada dispone che, in caso di contestazione di violazioni che comportino la perdita di punteggio, l'organo accertatore deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione dell'illecito, comunicando ad essa i dati del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Se la violazione non è stata contestata nell’immediatezza del fatto, i dati del conducente debbono essere comunicati all'organo accertatore a cura del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196 del Codice della strada, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Sulla corretta interpretazione dell'obbligo di comunicazione dei dati in relazione alla definizione della contestazione, si sono pronunciati sia la Corte di Cassazione [1] che la Corte Costituzionale [2] quantunque con diversi orientamenti.
Tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli Uffici della Polizia stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.
L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.
Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis del Codice della strada, poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi [3].
Si sottolinea, inoltre, che per poter applicare le sanzioni di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell'obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo.
Al fine di ovviare a tale ultimo adempimento si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura: «L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell' articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge».
Per i verbali che non contengono la predetta intimazione, l'invito a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo.
Giova, infine, precisare che il ritardo nella comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, ossia oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, equivale ad omessa comunicazione ed è quindi sanzionabile ai sensi dell' articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada.
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Il Direttore centrale
Giuffrè
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[1] Cfr. Cassazione Civile n. 22881/2010; n. 11811/2010; n. 17348/2007.
[2] Cfr. Corte Cost. n. 27/2005.
[3] La Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2005 si è così espressa: «In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi»; contra Cassazione, sentenza n. 17348/2007: «... ai fini della punibilità dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell’accertamento e della contestazione della violazione».
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